domenica 4 novembre 2012

Quali sono le scadenze per l'approvazione del bilancio 2012? è vero che la mancata approvazione potrebbe comportare lo scioglimento del consiglio comunale? Esiste un termine ultimo improrogabile?

DLGS 267 Articolo 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contr
ari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Lo statuto comunale non prevede nulla in merito pertanto vale quanto sopra. Quindi qualora nei termini fissati dal Decreto legislativo n.267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento. In questo momento il consiglio comunale è riconvocato su prosecuzione quindi la trattatativa è aperta e a meno che non ricada il consiglio dovrebbe essere tutto a posto
Nel caso decada ancora potrebbe succedere che il Segretario comunale attestato che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento da comunicazione scritta al Sindaco.
Una volta nominato il commissario questo assegna un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, egli provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2, D. Lgs. n.267/2000.

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